Art. 3.
(Procedure di consultazione e di coordinamento).

      1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 4, provvede, con proprio decreto, a individuare quale oggetto della vigilanza il prodotto tessile definito non sicuro per la salute del consumatore e le relative sanzioni per i produttori, gli importatori e i distributori inadempienti. Il medesimo decreto provvede inoltre:

          a) a individuare le autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza;

          b) a individuare una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori;

          c) a individuare un laboratorio nazionale di seconda istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

          d) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto;

          e) a disporre l'obbligo, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, relativo alla rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo.

 

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      2. Gli operatori del settore tessile devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto tessile o qualsiasi accessorio destinato al consumo. A tale fine, detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le relative informazioni.